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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 4, Sentenza del 23/10/2025, n. 3183 |
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Composizione |
Pres. Maisano Giulio – Rel. Dammacco Chiara |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE |
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- Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi “armonizzati” - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze – Oneri del contribuente - - Fattispecie. |
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Massima |
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito delle indagini cd. “a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale ove l’accertamento attenga a tributi “armonizzati”: la violazione di tale obbligo comporta, pertanto, l’invalidità dell’atto, sempre che il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa. (Nel caso di specie, relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti nell’ambito di una asserita frode in materia IVA e conseguenti II.DD., la Corte di giustizia ha rilevato che il contribuente aveva dispiegato con chiarezza le impedite ragioni che avrebbe potuto far valere in relazione ad atti investigativi meramente citati ma mai allegati, come intercettazioni ambientali e telefoniche, acquisizione dei movimenti bancari, dichiarazioni di terzi, ecc.). |
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Rif. normativi |
Art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 6-5, 27/7/2018, n. 20036, Rv. 650362 – 01 (CONF) Cass. Sez. U., 9/12/2015, n. 24823, Rv. 637604 – 01 (CONF) |
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Anno pubbl. |
2025 |
