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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza n. 2915 in data 1/10/2025. |
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Composizione |
Pres. Miccolis e Rel. Morgese. |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 507 REDDITI DIVERSI - IN GENERE. |
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Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Plusvalenze derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Assoggettamento a tassazione ex art. 11 della l. n. 413/1991 - Presupposto impositivo - Trasferimento del bene e percezione delle somme dopo l’entrata in vigore della detta legge - Sufficienza.
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Massima |
In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all’art. 11, della l. n. 413/1991, è sufficiente che la percezione della somma, con la quale è stata realizzata una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente. Viceversa, nel caso in cui il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della legge n. 413 cit., la plusvalenza non è imponibile anche nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della stessa. |
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Rif. normativi |
Art. 11 della l. n. 413/1991. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 1429 del 22/1/2013 (CONF.); Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19093 del 1/7/2025 (CONF.). |
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Anno pubbl. |
2025. |
