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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Campania - Sezione 10, sentenza n. 4063 del 29/9/2025. |
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Composizione |
Pres. e Rel. Onorato. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 007 NOTIFICA. |
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Procedimento notificatorio - Notificazione a mezzo del servizio postale – Perfezionamento - Prova – Requisiti. |
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Massima |
In tema di notifica degli avvisi di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e gli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001 prevedono la possibilità del ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata A.R., con la conseguenza che le indicazioni riportate sull’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l’avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia stato sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di quest’ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare). |
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Rif. normativi |
Artt. 60 del d.P.R. n. 600/1973, Art. 1335 c.c. Art. 2700 c.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/5/2011 (CONF.); Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 270 del 12/1/2012 (CONF.). |
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Anno pubbl. |
2025. |
