Dicembre 2025

Wednesday 03 December 2025 11:34

MODALITA' DI CONSEGNA DELLA NOTIFICA POSTALE A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Campania - Sezione 10, sentenza n. 4063 del 29/9/2025.

Composizione

Pres. e Rel. Onorato.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 007 NOTIFICA.

 

                                                                                       Procedimento notificatorio - Notificazione a mezzo del servizio postale – Perfezionamento - Prova – Requisiti.

Massima

In tema di notifica degli avvisi di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e gli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001 prevedono la possibilità del ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata A.R., con la conseguenza che le indicazioni riportate sull’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l’avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia stato sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di quest’ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare).

Rif. normativi

Artt. 60 del d.P.R. n. 600/1973,

Art. 1335 c.c.

Art. 2700 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/5/2011 (CONF.);

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 270 del 12/1/2012 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.