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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 26, Sentenza del 20/10/2025, n. 3122 |
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Composizione |
Pres. De Pietro Piero Francesco – Rel. Fraire Antonio |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 103 INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
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Atti negoziali - Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come modificato dalla l. n. 205/2017 - Portata - Conseguenze - Fattispecie.
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Massima |
In tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nella formulazione successiva alla l. n. 205/2017 (cui, ai sensi dell’art. 1, comma 1084, della l. n. 145/2018, dev’essere riconosciuta efficacia retroattiva), dev’essere inteso nel senso che l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti che, pur collegati, sono privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate. (Nella specie, la Corte di giustizia ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che un atto registrato, qualificato come “contratto di mantenimento vitalizio”, contenesse al suo interno elementi che ne escludevano tale natura, dovendosi ricondurre il negozio all’ambito della donazione modale). |
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Rif. normativi |
Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 Art. 26 del d.P.R. n. 131/1986 Art. 1, comma 87, della l. n. 205/2017 Art. 1, comma 1084, della l. n. 145/2018 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 28/1/2022, n. 2677, Rv. 663752 - 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 1/4/2021, n. 9065, Rv. 661164 - 01 (CONF) |
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Anno pubbl. |
2025 |
