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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 2, Sentenza del 5/8/2025, n. 3755 |
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Composizione |
Pres. Izzo Fausto – Rel. Perna Daniele |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 100 RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA’ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE - |
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Cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società - Impugnazione - Eccezione di violazione del “beneficium excussionis” - Ammissibilità - Oneri probatori gravanti sulle parti - Criteri di ripartizione
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Massima |
In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato da una società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi, in tutto o in parte, sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni, è l’Amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata. |
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Rif. normativi |
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 Art. 46 del d.P.R. n.602/1973 Art. 2304 c.c. Art. 2315 c.c. Art. 2461 c.c. Art. 2697 c.c. Art. 2268 c.c. Art. 2317 c.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. SU., 16/12/2020, n. 28709, Rv. 659872 - 01 (CONF) Cass. 6 - 5., 8/2/2021, n. 2981, Rv. 660671 - 01 (CONF) |
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Anno pubbl. |
2025 |
