Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 15:26

I PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI CHE DICHIARANO LA NULLITA' O PRONUNCIANO L'ANNULLAMENTO DI UN ATTO VANNO TASSATI IN MISURA FISSA

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 5, Sentenza del 28/8/2025, n. 2593

Composizione

Pres. relatore S. Grillo

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)   120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Imposta di registro su atti giudiziari - Provvedimenti in tema di nullità, annullamento di un atto o risoluzione di un contratto - Estensione alla condanna alla restituzione di denaro o beni - Declaratoria di nullità di singole clausole ex art. 1419, comma 2, cod. civ. - Tassazione in misura fissa - Necessità

Massima

I provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità di un contratto, anche quando riguardino singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. e non l’intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella specie, clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori relativi a contratti bancari con condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente riscosse), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131/1986.

Rif. normativi

Art. 8, comma 1, lett. B, del d.P.R. n. 131/1986, All. A        

 Art. 8, comma 1, lett. E, del d.P.R. n. 131/1986, All. A        

Art. 40 del d.P.R. n. 131/1986

 Art. 1419, comma 2, c.c.

Art. 2033 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 25610 del 2022 (CONF.)

Cass. 32969 del 2018 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2025