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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza n. 6541 del 20/10/2025. |
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Composizione |
Pres. Macrì e Rel. Cananzi. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - 378 PROCEDIMENTO D’APPELLO - IN GENERE. |
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Processo tributario - Divieto di “nova” in appello - Divieto di produzione di nuovi documenti - Disciplina transitoria |
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Massima |
Nei giudizi di appello il cui primo grado non sia stato instaurato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023 si applica il previgente testo dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, che consentiva la produzione nel giudizio d’appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza, come l’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera, invece, la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto. |
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Rif. normativi |
Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 8313 del 4/4/2018 (CONF.). |
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Anno pubbl. |
2025. |
