Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 14:41

PRODUZIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN APPELLO NEL REGIME TRANSITORIO

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza n. 6541 del 20/10/2025.

Composizione

Pres. Macrì e Rel. Cananzi.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - 378 PROCEDIMENTO D’APPELLO - IN GENERE.

 

Processo tributario - Divieto di “nova” in appello - Divieto di produzione di nuovi documenti - Disciplina transitoria

Massima

Nei giudizi di appello il cui primo grado non sia stato instaurato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023 si applica il previgente testo dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, che consentiva la produzione nel giudizio d’appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza, come l’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera, invece, la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto.

Rif. normativi

Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 8313 del 4/4/2018 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.