Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 14:39

IMPOSTA DI REGISTRO E VENDITA COMPETITIVA OPERATA DALLA CURATELA FALLIMENTARE

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1, Sentenza n. 2326 del 23/7/2025.

Composizione

Pres. Ancona e Rel. Bianchi.

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) 140 TRASFERIMENTI COATTIVI.

 

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Trasferimenti coattivi - Trasferimento immobiliare - Art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 - Natura - Norma eccezionale - Fondamento - Conseguenze - Applicazione alla vendita competitiva ex art. 107 l.fall. - Esclusione.

Massima

In tema di imposta di registro, le ipotesi di trasferimento immobiliare per le quali l’art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 predetermina la base imponibile nel prezzo dell’aggiudicazione, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, costituisce norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica od estensiva al di là dei casi (espropriazioni forzate e trasferimenti coattivi) in essa contemplati, il cui fondamento giustificativo consiste nell’esistenza di una forma pubblica di gara, svolta sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa, la quale è idonea a garantire la determinazione di un prezzo di alienazione prossimo ai valori reali. (In motivazione la Corte ha precisato che la predetta norma non trova applicazione alla vendita competitiva operata dalla curatela fallimentare ai sensi dell’art. 107 l. fall., in alternativa a quella espressamente prevista in via generale dal codice di rito, trattandosi di modalità liquidatoria che (a seguito della pubblicizzazione della vendita e dell’invito a formulare offerte migliorative rispetto a quella pervenuta, dell’esame delle offerte pervenute dopo l’autorizzazione del giudice delegato, dell’aggiudicazione dopo il pubblico incanto e della successiva stipula dell’atto di compravendita) non consente di addivenire a una determinazione amministrativa o giudiziale del valore del bene, poiché l’indicazione del prezzo nell’atto di compravendita deriva da una procedura la cui finalità è quella non di realizzare il maggiore prezzo possibile ma, più semplicemente, di perseguire la maggiore convenienza economica dei creditori).

Rif. normativi

Art. 44 del d.P.R. n. 131/1986.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Ordinanza n. 25526 del 12/10/2018 (CONF);

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 18500 in data 8/6/2022 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.