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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza n. 2329 del 23/7/2025. |
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Composizione |
Pres. e Rel. Diliso. |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414 DETRAZIONI. |
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Divieto di intermediazione e di interposizione - Illecita somministrazione di manodopera - Contratto di appalto - Distinzione - Conseguenze sul piano fiscale - Costo delle prestazioni di lavoro - Detrazione IVA - Deducibilità ai fini delle imposte dirette – Possibilità - Esclusione. |
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Massima |
In caso di somministrazione irregolare di manodopera, l’inesistenza della prestazione, derivante dalla mancanza della fornitura dedotta in contratto a fronte della quale era stato fittiziamente pattuito il corrispettivo, rende radicalmente privo di giustificazione causale l’esborso dell’apparente appaltante, il quale, in difetto di certezza e inerenza, non può, pertanto, giovarsene né per detrarre l’IVA, né per computarlo in diminuzione sul reddito quale costo sostenuto per la sua produzione. |
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Rif. normativi |
Art. 21 del d.lgs. n. 276/2003 Art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 Art. 5 del d.lgs. n. 446/1997 Art. 26-bis della l. n. 196/1997 Art. 1655 c.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22233 del 7/8/2024 (CONF); Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 20591 del 24/7/2024 (CONF.). |
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Anno pubbl. |
2025. |
