Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 14:34

ESCLUSIONE DELLA CONTINUAZIONE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE CONSISTENTI NEL TARDIVO OD OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE FISCALE

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 5, Sentenza n. 2338 del 24/7/2025.

Composizione

Pres. Grillo e Rel. Epifani.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE.

 

Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 - Omesso versamento di acconti e saldi delle imposte dovute - Applicabilità della continuazione - Esclusione - Fondamento.

Massima

Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.

Rif. normativi

Art. 12 del d.lgs. n. 472/1997

Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Ordinanza n. 8148 del 22/3/2019 (CONF);

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 4187 del 18/2/2025 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.