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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 5, Sentenza n. 2338 del 24/7/2025. |
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Composizione |
Pres. Grillo e Rel. Epifani. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. |
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Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 - Omesso versamento di acconti e saldi delle imposte dovute - Applicabilità della continuazione - Esclusione - Fondamento. |
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Massima |
Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento. |
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Rif. normativi |
Art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5 , Ordinanza n. 8148 del 22/3/2019 (CONF); Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 4187 del 18/2/2025 (CONF.). |
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Anno pubbl. |
2025. |
