Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 14:26

LEGITTIMITA' DELLA RITENUTA FISCALE SULLE SOMME EROGATE A TITOLO DI INDENNITA' ESPROPRIATIVA USURPATIVA

 

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza n. 2915 in data 1/10/2025.

Composizione

Pres. Miccolis e Rel. Morgese.

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI 507 REDDITI DIVERSI - IN GENERE.

 

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Indennità di espropriazione - Ritenuta a titolo di imposta - Successiva declaratoria di illegittimità della procedura espropriativa - Illegittimità - Esclusione

Massima

La ritenuta a titolo d’imposta, effettuata dall’Amministrazione espropriante sulle somme versate a titolo di indennità di espropriazione, non può ritenersi illegittima in caso di declaratoria di illegittimità degli atti della procedura e di conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione del fondo. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 11, comma 5, della l. n. 413/1991, include, infatti, nel reddito imponibile non solo l’indennità di espropriazione ma anche le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche, ed assoggetta anche queste ultime alla ritenuta a titolo di imposta).

Rif. normativi

Art. 11, comma 5, della l. n. 413/1991.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, SU, Sentenza n. 15232 del 30/12/2009 (CONF);

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19093 del 1/7/2025 (CONF.)

Anno pubbl.

2025.