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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza n. 2915 in data 1/10/2025. |
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Composizione |
Pres. Miccolis e Rel. Morgese. |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 507 REDDITI DIVERSI - IN GENERE. |
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Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Indennità di espropriazione - Ritenuta a titolo di imposta - Successiva declaratoria di illegittimità della procedura espropriativa - Illegittimità - Esclusione |
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Massima |
La ritenuta a titolo d’imposta, effettuata dall’Amministrazione espropriante sulle somme versate a titolo di indennità di espropriazione, non può ritenersi illegittima in caso di declaratoria di illegittimità degli atti della procedura e di conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione del fondo. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 11, comma 5, della l. n. 413/1991, include, infatti, nel reddito imponibile non solo l’indennità di espropriazione ma anche le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche, ed assoggetta anche queste ultime alla ritenuta a titolo di imposta). |
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Rif. normativi |
Art. 11, comma 5, della l. n. 413/1991. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, SU, Sentenza n. 15232 del 30/12/2009 (CONF); Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19093 del 1/7/2025 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2025. |
