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Composizione |
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028 AZIENDA - 012 DEBITI - IN GENERE - AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE |
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Cessione di ramo d’azienda - Responsabilità del cessionario – Limitazione ai soli debiti d’imposta riconducibili all’attività del ramo d’azienda ceduto – Sussistenza.
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Massima |
In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall'art. 2560 c.c., è applicabile anche ai debiti tributari a condizione che il contribuente provi che sia stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale; il contribuente è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2025 |
