Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 11:30

IL CESSIONARIO E' RESPONSABILE PER I SOLI DEBITI D' IMPOSTA RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DEL RAMO D' AZIENDA CEDUTO

 

 

 

 

  • Sentenza del 23/09/2025, n. 203 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell’Emilia

Composizione

 

  • Pres. Montanari
  • Rel. Montanari

 

028 AZIENDA  -  012 DEBITI - IN GENERE - AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE

 

Cessione di ramo d’azienda - Responsabilità del cessionario – Limitazione ai soli debiti d’imposta riconducibili all’attività del ramo d’azienda ceduto – Sussistenza.

 

 

Massima

In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall'art. 2560 c.c., è applicabile anche ai debiti tributari a condizione che il contribuente provi che sia stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale; il contribuente è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi.

Rif. Normativi

  • D.lgs. 8 dicembre 1997, n. 472, art. 14, comma 3

Conformità

 

  • Cass., sez. 5, n. 11678 del 11/04/2022

Anno pubb.

2025