Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 11:11

RIMBORSO INAMMISSIBILE SENZA IMPUGNAZIONE DELL' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

 

 

  • Sentenza del 23/09/2025, n. 203 - Corte di Giustizia Tributaria di primo  grado di Reggio nell’Emilia

Composizione

  • Pres. Montanari
  • Rel. Montanari

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE -  208 RIMBORSI - IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

 

Necessità di provocare il silenzio - Rifiuto dell'Amministrazione nell'ipotesi di riscossione a mezzo ruolo - Esclusione - Avviso di mora - Mancata impugnazione - Pagamento - Successiva presentazione di istanza di rimborso - Inammissibilità - Fondamento.

 

 

Massima

In tema di processo tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta: ne deriva che, allorquando sia stata notificata una intimazione di pagamento, l'impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro di essa, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, con l'ulteriore conseguenza che, ove il contribuente non ricorra contro l’intimazione con la quale l'Amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, è inammissibile l'istanza di rimborso presentata, dopo aver pagato il tributo nei termini richiesti, in quanto la stessa contrasta con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività esattiva dell'Amministrazione.

Rif. Normativi

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

Conformità

  • Cass., Sez. 6-5, ord. n. 20367 del 31/07/2018

Anno pubb.

2025