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Composizione |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 208 RIMBORSI - IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE |
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Necessità di provocare il silenzio - Rifiuto dell'Amministrazione nell'ipotesi di riscossione a mezzo ruolo - Esclusione - Avviso di mora - Mancata impugnazione - Pagamento - Successiva presentazione di istanza di rimborso - Inammissibilità - Fondamento.
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Massima |
In tema di processo tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta: ne deriva che, allorquando sia stata notificata una intimazione di pagamento, l'impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro di essa, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, con l'ulteriore conseguenza che, ove il contribuente non ricorra contro l’intimazione con la quale l'Amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, è inammissibile l'istanza di rimborso presentata, dopo aver pagato il tributo nei termini richiesti, in quanto la stessa contrasta con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività esattiva dell'Amministrazione. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2025 |
