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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI |
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Sospensione del rimborso del credito IVA – Annullamento in sede giurisdizionale dell’atto impositivo – Revoca della sospensione – Necessità – Sussistenza.
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Massima |
L'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 18/12/1997, n. 472 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158) può sospendere il pagamento del rimborso del credito IVA richiesto dal contribuente, qualora vanti un controcredito derivante da contestazione o da irrogazione di sanzioni, nei limiti della somma risultante dall'atto impositivo, ovvero, in caso di contenzioso, dell'importo accertato in sede giurisdizionale, pur in assenza di giudicato, sicché, ove l'atto impositivo venga annullato in sede giurisdizionale, anche mediante una pronuncia non definitiva, devono ritenersi caducate le ragioni per il permanere della sospensione. |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
2025 |
