Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 11:39

PRESUNZIONE DI RESIDENZA ITALIANA DEL RESIDENTE IN PARADISO FISCALE: PER SUPERARLA NON BASTA L' ISCRIZIONE ALL' AIRE MA OCCORRE LA PROVA DEL DOMICILIO IN ITALIA

 

 
  • Sentenza del 02/08/2025, n. 1880 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Evangelista
  • Rel. Vicini

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  514 SOGGETTI PASSIVI - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

 

Presunzione di residenza italiana dei residenti in “paradisi fiscali” - Iscrizione all’AIRE – Irrilevanza – Sussistenza in Italia del centro principale dei propri affari e interessi – Sufficienza.

Massima

In tema di imposte sui redditi, con riferimento ai contribuenti residenti nei “paradisi fiscali”, per vincere la presunzione di residenza fiscale italiana non è dirimente l’iscrizione all’AIRE, dovendosi accertare se l’interessato abbia in Italia il centro principale dei propri affari o interessi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto la residenza svizzera di una contribuente la quale aveva provato che ivi era il centro principale dei propri interessi per la presenza di familiari, della sede dell’attività lavorativa, di rapporti finanziari, laddove, in Italia, erano cessate le pregresse attività associative, era stato chiuso il conto corrente e mantenuta solo la disponibilità di un immobile di famiglia ad uso saltuario dell’intero gruppo familiare).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917 art. 2, comma 2 bis
  • D.L. 1/07/2009, n. 78, art. 12
  • L 3/08/2009, n. 102

Conformi

  • Cass., Sez. 5, n. 19843 del 18/07/2024
  • Cass., Sez. 5, n. 6598 del 15/03/2013
  • Cass., Sez. 5, n. 29576 del 29/12/2011
  • Cass., Sez. 5, n. 24246 del 18/11/2011

Anno pubb.

  • 2025