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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 514 SOGGETTI PASSIVI - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI |
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Presunzione di residenza italiana dei residenti in “paradisi fiscali” - Iscrizione all’AIRE – Irrilevanza – Sussistenza in Italia del centro principale dei propri affari e interessi – Sufficienza. |
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Massima |
In tema di imposte sui redditi, con riferimento ai contribuenti residenti nei “paradisi fiscali”, per vincere la presunzione di residenza fiscale italiana non è dirimente l’iscrizione all’AIRE, dovendosi accertare se l’interessato abbia in Italia il centro principale dei propri affari o interessi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto la residenza svizzera di una contribuente la quale aveva provato che ivi era il centro principale dei propri interessi per la presenza di familiari, della sede dell’attività lavorativa, di rapporti finanziari, laddove, in Italia, erano cessate le pregresse attività associative, era stato chiuso il conto corrente e mantenuta solo la disponibilità di un immobile di famiglia ad uso saltuario dell’intero gruppo familiare). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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