Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 10:10

L'AGENZIA DELLE ENTRATE E' LEGITTIMATA A PROPORRE APPELLO ANCHE QUANDO NON E' STATA E' PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: CONDIZIONI E LIMITI

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 6/10/2025, n. 6229

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. F. Pastore

 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI   046 LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - Spettanza - Parte del giudizio di merito - Individuazione - Criteri - Fattispecie

Massima

La legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta. (Nella specie, la Corte di merito ha rigettato l’eccezione preliminare svolta dal contribuente sul rilievo che l’Agenzia delle entrate, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, era comunque legittimata a proporre appello in ragione della sua qualificazione come parte desumibile dalla sentenza impugnata e che la stessa, dato l’oggetto della controversia, riguardante non solo vizi della procedura di riscossione ma anche la fondatezza della pretesa tributaria, era, peraltro, anche litisconsorte necessario).

Rif. normativi

Art. 102 c.p.c.

Art. 339 c.p.c.

Art. 81 c.p.c.

 Art. 100 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 15356 del 2020 (CONF.)

Cass. 13584 del 2017 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2025