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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 519 DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE |
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Transfer pricing - Criteri astrattamente applicabili per valutare la coerenza tra prezzo di mercato e transazioni infragruppo – Gerarchia – Insussistenza - Irragionevolezza del metodo applicato dal contribuente – Onere della prova - Grava sull’Ufficio. |
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Massima |
In tema di transfer pricing è onere dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare lo scostamento delle operazioni infragruppo dai valori di mercato dovendo, a tal fine, l’Amministrazione individuare, in assenza di gerarchie, il metodo di valutazione maggiormente adatto all’attività analizzata, con divieto di contestare quello proposto dal contribuente se non motivandone l’irragionevolezza, con onere della prova a proprio carico, salva la prova contraria per il contribuente. |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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