Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 10:04

NON SUSSISTE ALCUNA GERARCHIA TRA I METODI DI INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO DI MERCATO NEL TRANSFER PRICING GRAVANDO L' ONERE DELLA PROVA SULL' UFFICIO

 

 

 
  • Sentenza del 22/04/2025, n. 1059 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Marini
  • Rel. Palma

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  519 DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

 

Transfer pricing - Criteri astrattamente applicabili per valutare la coerenza tra prezzo di mercato e transazioni infragruppo – Gerarchia – Insussistenza - Irragionevolezza del metodo applicato dal contribuente – Onere della prova - Grava sull’Ufficio.

Massima

In tema di transfer pricing è onere dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare lo scostamento delle operazioni infragruppo dai valori di mercato dovendo, a tal fine, l’Amministrazione individuare, in assenza di gerarchie, il metodo di valutazione maggiormente adatto all’attività analizzata, con divieto di contestare quello proposto dal contribuente se non motivandone l’irragionevolezza, con onere della prova a proprio carico, salva la prova contraria per il contribuente.

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917 artt. 110, comma 7
  • D.M. 18/05/2018, art. 4

 

Conformi

  • Cass., Sez. 5, n. 19512 del 16/07/2024

Anno pubb.

  • 2025