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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 462 REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE - IRPEG |
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Utili distribuiti da società figlie stabilite in Italia alla società madre – Non imponibilità oltre il 5% - Applicabilità anche all’IRAP – Sussistenza – Ragioni – Individuazione. |
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Massima |
In tema di imposta sul reddito delle attività produttive, il principio eurounitario secondo cui, al fine di evitare la doppia imposizione, gli utili che una società figlia italiana distribuisce alla propria società madre situata in un altro Stato membro non sono soggetti a tassazione in Italia, se non per la quota pari al 5% dei relativi costi, trova applicazione anche al calcolo della base imponibile IRAP, poiché il divieto di una doppia imposizione, stabilito a livello europeo, riguarda l’aspetto economico generale e non una singola imposta specifica. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che tale regola vale anche nel caso inverso, ovvero quando una società madre italiana riceve utili da filiali italiane, per prevenire che le differenze nei regimi fiscali ostacolino la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali verso l’Italia). |
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Rif. Normativi |
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Conformi
Vedi |
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Anno pubb. |
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