Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 09:52

NOTIFICA POSTALE ALL' "ASSENTE": NECESSARIO L'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA DI AVVENUTO DEPOSITO

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 22/9/2025, n. 5963

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. M. Criscuolo

 

133 PROCEDIMENTO CIVILE   200 A MEZZO POSTA

 

TRIBUTI - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - Irreperibilità relativa del contribuente - Prova del perfezionamento del procedimento notificatorio – Produzione in giudizio del cd. C.A.D. - Necessità - Fondamento.

Massima

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (In applicazione del principio la Corte ha precisato che, in assenza di tale prova, la notifica deve reputarsi affetta da nullità, non potendo annettersi alla medesima l’idoneità a determinare l’interruzione del termine quinquennale di prescrizione previsto per il tributo oggetto di causa).

Rif. normativi

Art. 140 c.p.c.

Art. 8 della l. n. 890/1982

           

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 26593 del 2024 (CONF.)

Cass. 36562 del 2021 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2025