Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 09:34

TRANSFER PRICING: IMPORTANZA DELLA SELEZIONE DI COMPARABLES OMOGENEI NEL METODO TNMM

 

 
  • Sentenza del 29/09/2025, n. 454 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo

Composizione

  • Pres. Rivello
  • Rel. Pavone

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  519 DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

 

IRES – Transfer pricing – Metodo TNMM – Onere della prova sull’Ufficio – Necessità di comparabili omogenei – Sussistenza.

Massima

In tema di transfer pricing, qualora l’Ufficio valuti l’aderenza ai valori di mercato delle operazioni poste in essere da una società con proprie consociate estere utilizzando il metodo del margine netto della transazione (T.N.M.M.), al fine di una corretta determinazione del reddito ai sensi dell’art. 110, comma 7 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è onere dell’Amministrazione finanziaria individuare termini di paragone comparabili ed oggettivamente omogenei per struttura ed attività. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non idonei come elementi comparabili delle società estere aventi un numero di dipendenti significativamente inferiore alla contribuente, una redditività disomogenea tra loro e dotate, a differenza della contribuente, di una propria flotta di mezzi con internalizzazione di servizi invece dismessi dalla contribuente).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 110, comma 7

Correlate

  • Cass., Sez. 5, n. 10577 del 18/04/2024
  • Cass., Sez. 5, n. 2853 del 31/01/2024
  • Cass., Sez. 5, n. 26695 del 12/09/2022

Anno pubb.

  • 2025