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Sentenza del 24/09/2025, n. 2064 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia. |
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Composizione |
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159 SOCIETA' - 040 AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE |
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Compenso dell’amministratore - Trattamento di fine mandato - Rinunzia - Tassazione in capo alla società - Presupposti. |
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Massima |
A fronte di un atto certo, avente data anteriore all’inizio del rapporto, che preveda l’indennità di fine mandato ad amministratore di società, la configurabilità della rinunzia a tale spettanza presuppone, di regola, un espresso atto abdicativo da parte del beneficiario. Ne consegue che, nell’ipotesi di comprovata rinunzia, espressa o tacita, da parte dell’amministratore, è configurabile, agli effetti fiscali, una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società, nell’anno in cui detta rinunzia si assume intervenuta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurabile la rinunzia tacita dell’amministratore, la quale presuppone che il trascorrere del tempo ed altre inequivoche condizioni fattuali siano valorizzate in termini di presunzione di un “pactum de non petendo” circa il credito maturato). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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