Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 08:21

IMPOSTA DI REGISTRO: TASSAZIONE PERCENTUALE PER LE PRESTAZIONI RESTITUTORIE RESE IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 13^, sentenza del giorno 12 settembre 2025, n. 5472

Composizione

Cappelli Paola (Presidente) – Novelli Paolo (Relatore) – Laudiero Vincenzo (Giudice)

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) 120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

 

Alternatività IVA e Imposta di Registro - Provvedimento giudiziale di condanna - Prestazioni restitutorie – Tassazione - modalità - Individuazione

Massima

In tema di alternatività tra imposta di Registro e IVA, le prestazioni restitutorie, disposte con provvedimento giudiziale di condanna, non costituiscono di per sé cessioni di beni o prestazioni di servizi poste in essere nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ai fini della soggezione ad IVA, conseguendone che, in caso di provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo, queste ultime non possono essere ricondotte alla nozione di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’IVA, il cui adempimento è stato ottenuto in via coattiva mediante la condanna medesima, ma vanno tassate, ai fini dell’imposta di registro, mediante applicazione della tariffa in misura percentuale.

Rif. normativi

art. 8, Nota II,  della Tariffa - Parte Prima allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 31 agosto 2022, n. 25610

Anno pubb.

2025