Dicembre 2025

Monday 01 December 2025 18:10

RIPROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI IN APPELLO E ONERE DI SPECIFICITA'

 

 

 

 

 

Sentenza del 26.5.2025, dep. 16.9.2025, n. 5507/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 10.

Composizione

Pres. Tafuro, Est. Leone

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

 

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Questioni assorbite nella sentenza di primo grado - Esame in appello - Condizioni - Specifica riproposizione nel termine stabilito per la costituzione in giudizio - Modalità - Fattispecie.

Massima

Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure "per relationem", delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale. (Fattispecie relativa a conclusioni dell’appellante nelle quali si chiedeva alla Corte di “darsi atto che il contribuente ripropone in questa sede tutte le eccezioni e le questioni proposte in primo grado e non accolte” in cui, in applicazione del principio, la Corte territoriale respingeva la richiesta, osservando che pur non essendo previste formule sacramentali per la riproposizione delle questioni rimaste assorbite, l’inserimento nel citato art. 56 dell’avverbio “specificamente” – come per l’analogo avverbio “espressamente” nell’art. 346 cod. proc. civ. – impone alla parte di indicare quali siano le questioni, già proposte in primo grado, per la cui trattazione persiste interesse alla trattazione in appello, mentre, al contrario, la sola generica indicazione delle questioni proposte, del tutto aspecifica, non costituisce assolvimento dell’onere di specifica individuazione delle questioni alle quali si ha ancora interesse alla trattazione in appello).

Rif. normativi

D.lgs. n. 546 del 1992, art. 56

C.p.c., art. 346

Rif. giurisprudenziali

Conf,:

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30444 del 19/12/2017 (Rv. 646990 - 01)

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 27/11/2015 (Rv. 637561 - 01)

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12191 del 18/05/2018 (Rv. 648484 - 01)

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11594 del 03/05/2025 (Rv. 675027 - 01)

Anno pubb.

2025