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Sentenza del 9.7.2025, dep. 8.9.2025, n. 5436/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11. |
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Composizione |
Pres. Sorrentino, Est. Blasi |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE – Crediti di imposta di cui alla Legge n. 106/2011 - Onere della prova a carico del contribuente - Fattispecie. |
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Massima |
Allorquando l'Agenzia delle Entrate contesti la legittimità di una agevolazione, il contribuente è tenuto a provare la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari per usufruirne, non bastando la mera richiesta o la dichiarazione, ma essendo indispensabile produrre documentazione che dimostri il pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge per quel particolare beneficio fiscale. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento emesso per indebita compensazione di un inesistente credito di imposta “Ricerca e Sviluppo” per l’anno 2013, in cui, in applicazione del principio, la Corte territoriale ha respinto l’appello della società contribuente, evidenziando, in particolare, che i documenti prodotti dall’appellante non fornivano sufficienti elementi probatori circa i fatti costitutivi dell'esistenza del credito d'imposta; mentre di converso l'Agenzia delle Entrate aveva fornito presunzioni gravi, precise e concordanti sia sulla circostanza che l’attività di ricerca commissionata ad altra società non rientrasse tra quelle per cui è consentita l’agevolazione prevista dalla Legge 106/2011, sia in ordine alla interposizione fittizia di altra società). |
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Rif. normativi |
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011 n. 106 |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf,: Cass. Sez. 5, Sentenza n.33558 del 01/12/2023 (Rv. 669863 - 01) Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25018 del 11/07/2024, dep.17/09/2024 |
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Anno pubb. |
2025 |
