|
|
Sentenza del 11.6.2025, dep. 8.9.2025, n. 5433/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11. |
|
Composizione |
Pres. Sorrentino, Est. Marini |
|
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE |
|
|
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Agevolazione prevista dall'art. 62 della legge n. 342 del 2000 - Onere della prova a carico del contribuente - Fattispecie. |
|
Massima |
Tutte le somme percepite in costanza di rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito da assoggettare a contribuzione, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di eventuali benefici, inclusi i limiti quantitativi e la natura documentata delle spese rimborsate, richiedendosi da parte del giudice lo specifico accertamento sulle concrete modalità della prestazione lavorativa e sull'ammontare effettivo delle indennità erogate, nei limiti delle allegazioni e delle prove dedotte. [Fattispecie relativa ad emolumenti - corrisposti ai dipendenti di una cooperativa sotto la voce "trasferta Italia” - che l’Agenzia sosteneva non essere legati ad un concetto di “trasferta" ma invece artificiosamente ricompresi in tale voce, essendo in realtà parte della retribuzione ordinaria del dipendente da assoggettarsi al medesimo regime fiscale previsto per la retribuzione imponibile, con conseguente notevole riduzione della base imponibile (costituita dagli emolumenti lordi da corrispondere al lavoratore) e mancata corresponsione all’Erario di quanto dovuto dalla società in termini di ritenute. In applicazione del principio, la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi indiziari utilizzati dall’Amministrazione a sostegno dell’avviso impugnato, al fine della prova del metodo di calcolo della retribuzione, ritenendoli sufficienti a dimostrare che all’interno della società il sistema retributivo basato sulle consegne (per i capo-furgone) o sulla giornate lavorative (per i facchini) prescindeva dalle ore lavorate ed era basato sulla corrispondenza tra il compenso “netto” e quanto lavorato in termini di risultati; stimando, al contrario, non soddisfatto l’onere probatorio gravante sulla società cooperativa, osservando che la contribuente: non aveva provato l’inerenza con l’attività della società delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (in quanto le fatture comprovanti tali costi erano prive dei nominativi dei soggetti fruitori); non aveva argomentato in ordine alla mancanza di occasionalità delle trasferte (che dovrebbe trovare conferma mediante riferimenti precisi ed invece non forniti), alle previsioni dei contratti di lavoro e alla relativa documentazione di viaggio, ovvero in ordine al domicilio dei dipendenti (non ubicato, per lo più, nella sede di lavoro); si era infine limitata - quanto alla diversità delle buste-paga corrisposte per la medesima trasferta - ad asserire la possibilità che nello svolgimento delle attività giornaliere e mensili si verifichino eventi tali da giustificarne le differenze]. |
|
Rif. normativi |
Legge n. 342 del 2000, art. 62 DPR 22.12.1986, n. 917, artt. 51 comma 5 e 6, 95 DPR 29.09.1973 n. 600, artt. 25, 31, 42 |
|
Rif. giurisprudenziali |
Conf,: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15056 del 12/03/2025, dep. 05/06/2025 Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26666 del 21/09/2021, dep.30/09/2021 |
|
Anno pubb. |
2025 |
|
|
|
