Dicembre 2025

Saturday 13 December 2025 18:28

IL RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA IN TEMA DI ACCERTAMENTI BANCARI

 

 

 

 

 

TRIBUTI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTI BANCARI – MAGGIOR REDDITO - ONERE DELLA PROVA.

 

In materia di accertamenti bancari, spetta all’amministrazione finanziaria provare i movimenti bancari e al contribuente l’analitica dimostrazione, anche con presunzioni semplici, della loro estraneità alla produzione del reddito.

 

In tema di accertamenti bancari, la prova fornita dall’amministrazione finanziaria circa i movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su un conto corrente bancario, integra un meccanismo presuntivo legale che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, a fronte del quale spetta al contribuente dimostrare la loro inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito, fornendo una prova analitica, anche attraverso presunzioni semplici, per ogni movimento bancario contestato.

Il giudice di merito deve operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione bancaria, dandone espressamente conto in sentenza, a prescindere dal fatto che il conto corrente oggetto di verifica sia usato promiscuamente, per finalità personali oltre che per l’attività professionale; in caso contrario, si è in presenza di una "motivazione apparente", poiché, la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, non consentirebbe un controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, in violazione dell'art. 111, comma 6, Cost..

Tali principi sino stati affermati dalla Corte di cassazione in due distinti casi nei quali, all’esito di contenziosi derivanti da verifiche operate sui conti correnti bancari che avevano condotto all’accertamento, rispettivamente, di un maggior reddito professionale (Cass. n. 31969/25) e di un maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRAP ed IRPEF (Cass. n. 31971/25) – la Corte ha specificato:

  • che il giudice di merito, nell’operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, deve da un lato rifuggire da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell'inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale e, dall'altro, deve  dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica: attività che nella fattispecie i giudici di appello avevano omesso, per come si desume dalla motivazione del tutto apparente della sentenza, in cui si erano limitati ad affermare genericamente che il contribuente aveva «giustificato analiticamente tutte le contestazioni avanzate dall’A.F. fornendo tutti i chiarimenti necessari per ascrivere le sopra citate movimentazioni bancarie ad operazioni non riguardanti l’ambito imprenditoriale, ma quello personale», ma senza indicare quali erano gli elementi probatori forniti dal contribuente e la loro idoneità a vincere quella presunzione (Cass. n. 31969/25);
  • che è idoneo a giustificare il versamento effettuato dal contribuente sul proprio conto corrente bancario di un importo che lo stesso dimostri essere riferibile in maniera specifica ed inequivocabile a somme incassate in contanti per più cessioni o prestazioni regolarmente fatturate in epoca precedente al predetto versamento, salvo che non emergano elementi presuntivi di segno contrario, come, a titolo meramente esemplificativo, una diversa previsione contrattuale sulle modalità di pagamento (ad esempio a mezzo bonifico bancario) risultante dalla fattura o da altro documento o la violazione delle disposizioni legislative in materia di utilizzo del contante; mentre la tesi sostenuta nella fattispecie dai giudici di appello - secondo cui la modalità operativa adottata nella fattispecie concreta dal contribuente fa presumere che le somme, di volta in volta incassate per ogni singola fattura, siano state utilizzate per altre finalità e che i versamenti di importi cumulativi sarebbero riferibili ad operazioni successive non contabilizzate - non può essere idonea a giustificare la ripresa a tassazione di tali versamenti, in assenza, come nel caso in esame, di elementi presuntivi che la suffraghino (Cass. n. 31971/25).
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Riferimenti Giurisprudenziali

C. Cost n. 10/2023; Cass. n. 26014/2024, n. 40221/2021, n. 13112/2020, n. 15857/2016, n. 3777/2015, n. 4554/2025.

Rif. Normativi

art. 32, d.P.R. n. 600/1973; art. 51, d.P.R. n. 633 del 1972.

Dati sentenze

Corte di cassazione n. 31969 del 24 settembre 2025, dep. 9 dicembre 2025.

Corte di cassazione n. 31971 del 24 settembre 2025, dep. 9 dicembre 2025.

                                                         Redattore: Cons. Roberto Proietti