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Accertamento analitico induttivo - Presupposti - Scelta della modalità di calcolo della percentuale dei ricavi - Contestazione del contribuente – Valutazione del giudice - Criteri - Fattispecie. |
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In tema di accertamento induttivo, ove il contribuente contesti in giudizio il criterio di determinazione della percentuale di ricarico avvenuta attraverso un accertamento induttivo, il giudice del merito è tenuto a verificare la scelta dell'Amministrazione in relazione alle censure prospettate, tenendo conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce nonché della rilevanza dei campioni selezionati e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto, non essendo necessario che il contribuente debba dimostrare la misura dell’incidenza sulla media ponderata. |
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Nel riaffermare il consolidato principio per il quale, ove la contabilità sia complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi, che possono essere determinati calcolando la media aritmetica o quella ponderata dei ricarichi sulle vendite, la Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto erroneo l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del criterio aritmetico semplice per il calcolo del margine di ricarico sui beni venduti tanto al dettaglio quanto all'ingrosso, avendo gli stessi differenti percentuali di ricarico. Inoltre, nella fattispecie in esame la Corte non ha ritenuto necessario che il contribuente debba dimostrare la misura dell’incidenza sulla media ponderata, posto che altrimenti graverebbe sullo stesso contribuente un ulteriore onere probatorio non previsto ex lege, avendo questi già adeguatamente dedotto elementi specifici e analitici, in grado ciascuno e tutti nel complesso di influire sulla determinazione della percentuale di ricarico (invero certamente influenzata sia dalla scontistica applicata in concreto sia dai periodi di “saldi”, sia dalla rottamazione, con vendita a prezzo ribassato) degli articoli fuori moda. In altri termini, per il giudice di legittimità provare l’illogicità e l’incongruenza dei criteri adottati nella determinazione della percentuale di ricarico è il solo onere che deve gravare sul contribuente, in ogni contesto accertativo. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Conformi: Cass. Civ., Sez. 5, ordinanza n. 27330 del 29 dicembre 2016, in motivazione; Cass. Civ., Sez. 5, ordinanza n. 18695 del 13 luglio 2018, in motivazione; Cass. Civ., Sez. 5, ordinanza n. 26589 del 22 ottobre 2018, in motivazione. |
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Rif. Normativi |
Art. 39 del d.P.R. n. 600/1973. |
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Dati sentenze |
Cass. Sez. Trib., sentenza n. 31785 del 17.09.25, dep. 5 dicembre 2025. |
Redattore: Cons. Antonio Negro
