Dicembre 2025

Tuesday 02 December 2025 21:50

L'ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO FONDATO SU RISULTANZE BANCARIE CONSENTE IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI IN MISURA FORFETTARIA

 

 

 

 

 

ACCERTAMENTO C.D. BANCARIO – ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO – COSTI PER PRODURRE IL REDDITO – RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL’UFFICIO IN MISURA FORFETTARIA – OBBLIGATORIETA’ - SUSSISTENZA

 

 

Quando i maggiori ricavi vengano accertati avvalendosi della presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento c.d. bancario), la deduzione dei costi per produrre il reddito in misura forfettaria deve essere riconosciuta sia in relazione ad un accertamento analitico induttivo, sia in relazione ad un accertamento induttivo puro. 

 

Tornando a pronunciarsi in tema dei c.d. accertamenti bancari, la Corte di Cassazione ha nuovamente affermato che, tenuto conto dei princìpi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente; e ciò affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato sulle presunzioni di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 rispetti quanto più possibile il principio di capacità contributiva, di modo che il reddito imponibile del contribuente va rideterminato riconoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati, avvalendosi anche - se del caso - dell'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio.

La Corte ha richiamato la citata sentenza n. 10 del 2023, con la quale i giudici costituzionali hanno fornito un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 - nella parte in cui tale norma pone la presunzione per la quale i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell'imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario – secondo la quale a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo – id est ex art. 39, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 600/1973 - opporre la prova presuntiva contraria e in particolare può eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno – dunque – detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati. Tale interpretazione adeguatrice si è resa necessaria in quanto, secondo la più risalente giurisprudenza di legittimità, l'Amministrazione finanziaria doveva riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) era il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio potesse, o dovesse, procedere al loro riconoscimento forfettario. L’interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale ha dunque evitato gli effetti irragionevoli di siffatta giurisprudenza che, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, finisce per prevedere un trattamento più severo per il contribuente che abbia tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico-induttivo), rispetto a quello riservato al contribuente destinatario di un accertamento induttivo che abbia omesso qualsiasi contabilità ovvero ne abbia tenuta una complessivamente inattendibile o abbia posto in essere gravi condotte quale l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

La sentenza consolida la giurisprudenza della Cassazione sul tema, ponendosi in continuità con le precedenti ordinanze del 23 febbraio 2023, n. 5586; 3 luglio 2023, n. 18653;  5 maggio 2025, n. 12988 e 16 giugno 2025, n. 16168.

Riferimenti Giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 31 gennaio 2023, n. 10
  • Cass. civ., sez. trib., ord. 23 febbraio 2023, n. 5586
  • Cass. civ., sez. trib., ord. 3 luglio 2023, n. 18653
  • Cass. civ., sez. trib., ord. 15 maggio 2025, n. 12988
  • Cass. civ., sez. trib., ord. 16 giugno 2025, n. 16168

Rif. Normativi

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
  • T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109

Dati sentenza

Cass. civ., sez. trib., ordinanza n. 30382 del 5 novembre 2025, dep. 18 novembre 2025.

                                                                                            Redattore:  Cons. Fabio Graziano