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Sentenza del 6 giugno 2025, n. 729 del 2025 (dep. 09/06/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I
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Composizione |
Atzeni Manfredo (Presidente) Latti Franco (Relatore) Murino Antonella (Giudice) |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE |
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Dichiarazione dei redditi - Errori ed omissioni in danno del contribuente - Possibilità di contestazione in sede contenziosa – Sussistenza - Credito del contribuente - IRAP - Soggetti passivi - Applicabilità dell'imposta - Condizioni – Onere della prova a carico del contribuente.
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Massima |
Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria recuperi un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una precedente annualità, il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori (di fatto o di diritto) commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che qualora il contribuente impugni un atto impositivo, intendendo far valere un credito derivante dall’asserita insussistenza dei presupposti impositivi dell’IRAP, già dichiarata e versata negli anni precedenti, ha l’onere di fornire una specifica prova circa l’assenza degli elementi sintomatici idonei a configurare un’autonoma organizzazione e a determinare l’assoggettamento ad imposta). |
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Rif. normativi |
Art. 43, DPR 29/09/1973 n. 600 Art. 38, DPR 29/09/1973 n. 602 Art. 1, 2 e 3 d.lgs. 15/12/1997 n. 446 Art. 31, d.lgs., 24/02/1998 n. 58 |
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Conformità |
Cass., Sez. 5, sentenza del 12/07/2023, n. 19940 SS.UU., sentenza del 30/06/2016, 13378 SS.UU., sentenza del 26/05/2009, n. 12111 |
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Anno pubb. |
2025 |
