Novembre 2025

Tuesday 18 November 2025 14:03

REGIME DELLA PROVA PER FAR VALERE IL CREDITO DI IMPOSTA IRAP

 

 

 

Sentenza del 6 giugno 2025, n. 729  del 2025  (dep. 09/06/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

 

Composizione

Atzeni Manfredo  (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella  (Giudice)

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  385 DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

 

Dichiarazione dei redditi - Errori ed omissioni in danno del contribuente - Possibilità di contestazione in sede contenziosa – Sussistenza - Credito del contribuente - IRAP - Soggetti passivi - Applicabilità dell'imposta - Condizioni – Onere della prova a carico del contribuente.

 

Massima

Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria recuperi un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una precedente annualità, il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori (di fatto o di diritto) commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che qualora il contribuente impugni un atto impositivo, intendendo far valere un credito derivante dall’asserita insussistenza dei presupposti impositivi dell’IRAP, già dichiarata e versata negli anni precedenti, ha l’onere di fornire una specifica prova circa l’assenza degli elementi sintomatici idonei a configurare un’autonoma organizzazione e a determinare l’assoggettamento ad imposta).  

Rif. normativi

Art. 43, DPR 29/09/1973 n. 600

Art. 38, DPR 29/09/1973 n. 602

Art. 1, 2 e 3 d.lgs. 15/12/1997 n. 446

Art. 31, d.lgs., 24/02/1998 n. 58

Conformità

Cass., Sez. 5, sentenza del 12/07/2023, n. 19940

SS.UU., sentenza del 30/06/2016, 13378

SS.UU., sentenza del 26/05/2009, n. 12111 

Anno pubb.

2025