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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 215 OGGETTO - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO |
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Ordinanza di assegnazione del credito - Imposta di registro - Misura fissa. |
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Massima |
In tema di imposta di registro, l'assegnazione del credito presso terzi a favore del creditore procedente ex art. 553 cod. proc. civ. non dà luogo ad alcun trasferimento di ricchezza che giustifichi l'imposizione di registro in via proporzionale, con conseguente liquidazione in misura fissa. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione non produce l’effetto traslativo tipico della cessione volontaria del credito, che comporterebbe l'applicazione dell'aliquota dello 0,5%, ma consiste nell'ordine al terzo debitore di adempiere nei confronti del creditore procedente). |
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Rif. Normativi |
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Conforme |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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