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Composizione |
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77 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE. |
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Compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive di importo eccedente i 5.000 euro lordi annui – Infedele apposizione di visto di conformità da parte del professionista abilitato – Equiparazione all’omesso visto – Esclusione – Possibilità di recupero nei confronti del contribuente - Ulteriori verifiche - Necessità. |
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Massima |
L’apposizione di un visto di conformità infedele da parte di un professionista abilitato – necessaria per la compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive di importo eccedente i 5.000 euro lordi annui – determina l’applicazione della sanzione di cui all’art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 nei confronti del professionista. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che tale ipotesi non è assimilabile all’omesso visto o al visto rilasciato da professionista non abilitato e, in tal caso, il recupero d’imposta nei confronti del contribuente è possibile solo in esito ad ulteriori controlli da parte dell’Ufficio, non preclusi dall’apposizione del visto). |
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Rif. Normativi |
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Correlate |
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Anno pubb. |
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