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Sentenza del 20.2.2025, dep. 14.4.2025, n. 218/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sez. 1. |
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Composizione |
Pres. Est. Block |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 416 DIVIDENDI
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI - Ritenuta d'imposta sui dividendi - Utili corrisposti ai fondi pensione stranieri - Diversità di trattamento fiscale – Violazione della libertà di circolazione dei capitali – Sussistenza - Fattispecie.
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Massima |
E’ legittimo il rimborso integrale delle ritenute subite da fondi pensione stranieri sui dividendi percepiti da società italiane, in quanto le norme domestiche che riservano un trattamento fiscale di sfavore verso gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri, anche extra-UE, percettori di dividendi, violano la libertà di circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. (Fattispecie di fondo pensione israeliano che aveva percepito dividendi da società italiane negli anni 2017 e 2018, subendo ritenute alla fonte, in cui la CGT di secondo grado, confermando integralmente la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al rimborso totale delle ritenute, ha ritenuto l'inapplicabilità della normativa domestica che prevede la ritenuta del 26% per i soggetti non residenti). |
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Rif. normativi |
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art.27
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi: CGUE, Sentenza del 17 marzo 2022
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Anno pubb. |
2025 |
