Novembre 2025

Tuesday 18 November 2025 12:05

IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE: BOOKMAKER E RICEVITORE COOBBLIGATI IN SOLIDO VERSO IL FISCO

 

 

 

Sentenza del 7.5.2025, dep. 13.5.2025, n. 3045/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18.

Composizione

Pres. Coletta, Est. Silipo

 

091 GIUOCO E SCOMMESSA   003 CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE

 

 

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE - Imposta su giochi e scommesse – Centro trasmissione dati - Intermediario di “bookmaker” estero privo di concessione – Soggettività passiva - Sussistenza.

 

Massima

In tema di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo della gestione delle scommesse sussiste, oltre che nei confronti del bookmaker stabilito all'estero privo di concessione, anche nei riguardi della ricevitoria operante in Italia per suo conto, sicché entrambi rispondono dell'imposta, salvo - in conformità alla sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale - che per il periodo antecedente al 2011, in cui risponde il solo bookmaker. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha rigettato l’appello proposto da soggetto - destinatario di azione di recupero dell'imposta quale coobbligato in solido – che aveva provveduto, sul territorio italiano, alla raccolta ed al trasferimento all'estero di scommesse, senza fare affluire gli importi al totalizzatore nazionale).

Rif. normativi

Cod. Civ.  art. 1935

Legge  13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66

Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 49

DPR  26/10/1972 num. 640 art. 14 bis

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Rif. giurisprudenziali

Conf,:

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8757 del 30/03/2021 (Rv. 660937 - 02)

Vedi

Corte Costituzionale, Sentenza n. 27 del 14/02/2018

Cass., Sez. U, Sentenza n. 14697 del 29/05/2019 (Rv. 653988 - 02)

CGUE, Sentenza del 26 febbraio 2020, causa 788-18

Anno pubb.

2025