Novembre 2025

Tuesday 18 November 2025 11:23

APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI WELNESS L'ALIQUOTA AGEVOLATA IVA DEL 10%

 

 

  • Sentenza del 11/04/2025, n. 37 - Corte di Giustizia Tributaria di primo  grado di Bolzano
  •  

Composizione

  • Pres. Tappeneir
  • Rel. Pichler

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  -  409 ALIQUOTE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE IVA

 

Prestazioni wellness – Aliquota agevolata 10% - Applicabilità indipendentemente dalle condizioni di acquisto – Sussistenza.

Massima

In tema di IVA, l’aliquota agevolata prevista dalla tab. A, parte III, n. 120, allegata al d.P.R. n. 633/1972, relativa alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni nonché alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari, si applica anche alle cosiddette prestazioni wellness, le quali vanno considerate accessorie a quelle alberghiere indipendentemente dal fatto che siano offerte, ad un prezzo globale predefinito, all’interno di un pacchetto comprensivo del soggiorno e di un numero prefissato di trattamenti estetici e/o di benessere, o siano invece richieste dal cliente singolarmente e successivamente nel corso di un determinato soggiorno alberghiero. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato, da un lato, che l’accessorietà di una prestazione - che comporta, a norma dell’art. 12 del d.P.R. n. 633/1972, la sua tassazione con la medesima aliquota applicata alla prestazione principale - non può derivare né dalle modalità né dal momento del suo acquisto, ma dipende dalla sua natura intrinseca, che deve essere tale da consentire all’acquirente di soddisfare nel miglior modo possibile il bisogno al cui soddisfacimento è diretta la prestazione principale, nonché dalla volontà delle parti contraenti che concepiscono la prestazione accessoria come funzionalmente subordinata a quella principale; dall’altro, che le prestazioni wellness sono per loro natura dirette a rendere più confortevole il soggiorno in albergo ed i clienti le concepiscono come funzionalmente subordinate al contratto di albergo, rispetto al quale non hanno né natura eccezionale, né un costo notevolmente superiore a quello del pernottamento).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 26/10/1972, n. 633, tab. A parte III, n. 120

Conformità

  • Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2025