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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15^, sentenza del 13 maggio 2025 n. 3004 |
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Composizione |
Mazzi Giuseppe (Presidente) – Chianura Pietro Vito (Relatore) – Di Gioacchino Rosanna (Giudice) |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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Tributi locali – IRAP – Presupposti impositivi – Autonoma organizzazione – Onere della prova dell’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione - Fattispecie |
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Massima |
In materia di IRAP, costituisce onere del contribuente dimostrare oltre che affermare, in presenza di compensi corrisposti a terzi, l’effettiva mancanza di un’autonoma organizzazione. (Nella specie, la Corte ha affermato che, in mancanza di specifiche prove contrarie sui fatti, l’esercizio abituale della professione in un ambito autonomo rispetto a quello domestico, con utilizzo di beni strumentali, quand'anche modesti ed obsoleti e con la collaborazione di terzi, ben può costituire il presupposto su cui poggia la legittima pretesa impositiva da parte dell’Ufficio). |
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Rif. normativi |
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. VI, 11 aprile 2017, n. 9325; Cass. civ. sez. trib., 28 dicembre 2016, n. 27127; Cass. civ., sez. VI, 20/12/2016, n.26293 |
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Anno pubb. |
2025 |
Tuesday 18 November 2025 10:54
IRAP: E' ONERE DEL CONTRIBUENTE DIMOSTRARE L'INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
Pubblicato in
Novembre 2025
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