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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2^, sentenza del giorno 09/05/2025, n. 2955 |
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Composizione |
Liotta Marcello (Presidente) – Baldovini Paola (Relatore) – Frattarolo Francesco Maria (Giudice) |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992 – Relativa motivazione – Liniti – Fattispecie |
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Massima |
In materia di esenzione ICI, l’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, laddove dispone che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l’obbligo di esporre anche le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. (In motivazione è stato precisato che l’onere motivazionale è assolto quando, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, siano indicati i fatti astrattamente giustificativi di essa). |
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Rif. normativi |
Art. 7 e 11, comma 2-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. 6^, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass. civ., sez. 5^,19 novembre 2019, n.29968; Cass. civ., sez. 5^, 24 gennaio 2018, n.1694; Cass. civ., sez. 5^, ord. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass. civ., sez. 5^, 11 giugno 2010 n. 14094; Cass. civ., sez. 5^, 15 novembre 2004, n.21571 |
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Anno pubb. |
2025 |
