Novembre 2025

Tuesday 04 November 2025 11:38

ONERE MOTIVAZIONALE DELL' AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI

 

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2^, sentenza del giorno 09/05/2025, n. 2955

Composizione

Liotta Marcello (Presidente) – Baldovini Paola (Relatore) – Frattarolo Francesco Maria (Giudice)

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992 – Relativa motivazione – Liniti – Fattispecie

Massima

In materia di esenzione ICI, l’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, laddove dispone che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l’obbligo di esporre anche le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. (In motivazione è stato precisato che l’onere motivazionale è assolto quando, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, siano indicati i fatti astrattamente giustificativi di essa).

Rif. normativi

Art. 7 e 11, comma 2-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

Conformità

Cass. civ., sez. 6^, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass. civ., sez. 5^,19 novembre 2019, n.29968; Cass. civ., sez. 5^, 24 gennaio 2018, n.1694; Cass. civ., sez. 5^, ord. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass. civ., sez. 5^, 11 giugno 2010 n. 14094; Cass. civ., sez. 5^, 15 novembre 2004, n.21571

Anno pubb.

2025