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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13^, sentenza del giorno 09/05/2025, n. 2952 |
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Composizione |
Passero Giuliana (Presidente) – Brunetti Romeo (Relatore) – Novelli Paolo (Giudice) |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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Tributi locali – IMU – Occupazione abusiva dell’immobile – Denuncia all’autorità giudiziaria penale – Obbligo di versare l’imposta – Insussistenza - Ragioni |
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Massima |
In tema di IMU, il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale, non è tenuto a versare l'imposta per il periodo ricompreso tra il momento della denuncia e quello dello sgombero dell’immobile, non costituendo la proprietà del bene, per il periodo dell’occupazione, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario che è stato spogliato del possesso. |
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Rif. normativi |
art.9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 |
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Conformità |
Corte cost., 18 aprile 2024, n. 60; Cass. civ., sez. trib., 21 aprile 2025, n. 10420 |
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Anno pubb. |
2025 |
