Novembre 2025

Tuesday 04 November 2025 11:09

FORMALITA' DI COMPLETAMENTO DELLA NOTIFICA IN CASO DI INDIRIZZO P.E.C. NON VALIDO O INATTIVO

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16^, sentenza del giorno 08/05/2025, n. 2940

Composizione

Lentini Anna Maria (Presidente) – Pieroni Marco (Relatore) – Caputi Gaetano (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 007 NOTIFICA

 

 Notificazione a mezzo p.e.c. di atto impositivo – Indirizzo non valido o inattivo - Completamento della notificazione - Formalità - Secondo invio dell'atto – Esclusione - Ragioni

Massima

In caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica dell'avviso (mediante deposito telematico dell’atto presso “Info Camere” ed invio di raccomandata) non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via p.e.c., essendo tale formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.

Rif. normativi

art.60 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600

Conformità

Cass. civ., sez. 5^, 13 febbraio 2025, n. 3703; Cass. civ., sez. trib., 22 gennaio 2025, n. 1621

Anno pubb.

2025