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Sentenza del 16.4.2025, dep. 3.5.2025, n. 2790/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11.
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Composizione |
Pres. Perla, Est. Scarzella |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA
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TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO – Notifica al contribuente - Fattispecie. |
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Massima |
E’ valida la notifica dell’avviso di accertamento effettuata presso il domicilio del contribuente – anziché presso il domicilio eletto presso il procuratore speciale – allorquando nel corpo della procura speciale non sia stata contemplata la notifica di eventuali atti successivi alla verifica ma si sia fatto esclusivo riferimento alla fase del contraddittorio con il contribuente ed a ogni altra attività funzionale alla redazione del processo verbale di constatazione, atti questi logicamente antecedenti l’accertamento in esame. |
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Rif. normativi |
DPR n. 600/1973, art. 60 comma 1, lett. d) Legge n. 212/2000, art.6
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6113 del 16/03/2011 (Rv. 617444 - 01) Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18318 del 25/07/2017 (Rv. 645326 - 01) |
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Anno pubb. |
2025 |
