Novembre 2025

Tuesday 04 November 2025 11:16

NOTIFICAZIONE DELL'APPELLO A MEZZO PEC E MANCATO DEPOSITO DEGLI ORIGINALI O DUPLICATI TELEMATICI

 

 

 

 

Sentenza del 16.4.2025, dep. 3.5.2025, n. 2792/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11.

 

 

Composizione

Pres. Perla, Est. Scarzella

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Giudizio di appello - Notificazione dell’appello a mezzo PEC - Omesso deposito degli originali o duplicati telematici - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Massima

In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC, l'omesso deposito degli originali o dei duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (In applicazione del principio, la Corte territoriale, nel respingere l’eccezione pregiudiziale del contribuente avente ad oggetto l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, a fronte della indimostrata tempestività della notifica, via pec, dell’atto processuale inviato ai propri difensori, ha altresì osservato che, non avendo il contribuente specificamente contestato la conformità delle copie prodotte agli originali ricevuti, detta nullità è sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nell’avvenuta costituzione in giudizio della parte appellata).

Rif. normativi

Cost. Art. 111

Convenzione Europea Diritti dell’Uomo, art. 6

D.lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2; 22; 53

D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 39 comma 8

Legge 15/11/2011, n. 111

Decreto Min. Economia e Finanze del 21/04/2023 -

Rif. giurisprudenziali

Vedi:

Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024 (Rv. 670511 - 01)

Anno pubb.

2025