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Sentenza del 16.4.2025, dep. 3.5.2025, n. 2792/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11.
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Composizione |
Pres. Perla, Est. Scarzella |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Giudizio di appello - Notificazione dell’appello a mezzo PEC - Omesso deposito degli originali o duplicati telematici - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
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Massima |
In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC, l'omesso deposito degli originali o dei duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (In applicazione del principio, la Corte territoriale, nel respingere l’eccezione pregiudiziale del contribuente avente ad oggetto l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, a fronte della indimostrata tempestività della notifica, via pec, dell’atto processuale inviato ai propri difensori, ha altresì osservato che, non avendo il contribuente specificamente contestato la conformità delle copie prodotte agli originali ricevuti, detta nullità è sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nell’avvenuta costituzione in giudizio della parte appellata). |
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Rif. normativi |
Cost. Art. 111 Convenzione Europea Diritti dell’Uomo, art. 6 D.lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2; 22; 53 D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 39 comma 8 Legge 15/11/2011, n. 111 Decreto Min. Economia e Finanze del 21/04/2023 - |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024 (Rv. 670511 - 01) |
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Anno pubb. |
2025 |
