Novembre 2025

Tuesday 04 November 2025 10:06

ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA IN CORSO DI CAUSA E REGIME DELLE SPESE DI GIUDIZIO

 

 

 

 

 

Sentenza del 24.3.2025, dep. 5.5.2025, n. 2824/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 10.

 

 

Composizione

Pres. Tafuro, Est. Leone

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE – Cessata materia del contendere - Adempimento dell’obbligazione tributaria in corso di giudizio - Liquidazione delle spese – Necessità - Criteri - Individuazione.

 

Massima

L’adempimento dell’obbligazione effettuato nel corso del giudizio tributario - così come in senso opposto l’adozione del provvedimento di sgravio - non può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere, atteso che l’oggetto della contesa comprende anche il regolamento delle spese di lite. (In motivazione la Corte ha precisato che permane in capo al giudice l’obbligo della condanna al pagamento delle spese a carico del soccombente “virtuale”, anche in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria).

Rif. normativi

Cod. proc. civ., artt. 81, 112

Rif. giurisprudenziali

Vedi:

 

Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015 (Rv. 634162 - 01)

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20750 del 22/07/2025 (Rv. 675399 - 01)

 

 

 

Anno pubb.

2025