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Sentenza del 24.3.2025, dep. 5.5.2025, n. 2824/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 10.
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Composizione |
Pres. Tafuro, Est. Leone |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE – Cessata materia del contendere - Adempimento dell’obbligazione tributaria in corso di giudizio - Liquidazione delle spese – Necessità - Criteri - Individuazione.
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Massima |
L’adempimento dell’obbligazione effettuato nel corso del giudizio tributario - così come in senso opposto l’adozione del provvedimento di sgravio - non può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere, atteso che l’oggetto della contesa comprende anche il regolamento delle spese di lite. (In motivazione la Corte ha precisato che permane in capo al giudice l’obbligo della condanna al pagamento delle spese a carico del soccombente “virtuale”, anche in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria). |
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Rif. normativi |
Cod. proc. civ., artt. 81, 112 |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi:
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015 (Rv. 634162 - 01) Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20750 del 22/07/2025 (Rv. 675399 - 01)
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Anno pubb. |
2025 |
