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Sentenza del 14.4.2025, dep. 5.5.2025, n. 2844/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16.
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Composizione |
Pres. Lunerti, Est. Caputi |
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092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
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GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - Imposta comunale di soggiorno - Sanzioni per inosservanza di prescrizioni regolamentari - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario - Criteri – Fattispecie.
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Massima |
In tema di imposta comunale di soggiorno, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le questioni con cui si adducono fatti (modificativi, impeditivi o estintivi) inerenti la pretesa tributaria sostanziale – sia di forma che di esistenza – incidenti sulla pretesa medesima e che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia nulla, mentre sono attribuite al giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata, seppure posti in essere sul presupposto di un atto impositivo di natura tributaria, in genere attivabili con il rimedio delle opposizioni esecutive. (Fattispecie di avviso di asserita decadenza del potere accertativo dell’amministrazione comunale relativo al mancato pagamento del contributo di soggiorno, in cui la Corte ha rimesso la causa al giudice di prime cure che aveva erroneamente ritenuto il difetto della giurisdizione tributaria). |
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Rif. normativi |
D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 art.52 D. Lgs. 14.3.2011 n. 23, art. 4 Legge 24.11.19981 n. 689, art.22 D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, art.6 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 art.7bis D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 art. 2 D. Lgs. 18.12.1997 n. 471 D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi: Cass. Sez. 3, Sez. U , Ordinanza n. 22891 del 19/08/2024 (Rv. 672090 - 01) |
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Anno pubb. |
2025 |
