Novembre 2025

Tuesday 04 November 2025 08:49

LA PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO VERIFICATASI PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA NON IMPUGNATA NON PUO' FARSI VALERE CON L'IMPUGNAZIONE DELLA SUCCESSIVA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

 

 

Sentenza del 26 maggio 2025, n. 715 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi  (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna  (Giudice)

 

153 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI  -  001 IN GENERE

 

Impugnazione dell’intimazione di pagamento - Prescrizione - Inammissibilità della deduzione di vizi attinenti alla cartella – Valida notificazione della cartella - Conseguenze

Massima

L’intimazione di pagamento, che faccia seguito ad una cartella esattoriale validamente notificata e divenuta definitiva per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione del principio è stato affermato che, in presenza di una cartella ritualmente notificata e non impugnata, il contribuente - mediante l’impugnazione dell’intimazione - non può far valere la prescrizione del tributo asseritamente maturata prima della notifica della cartella).

 

Rif. normativi

Art. 19 d.lgs. 31/12/1992 n. 546

 

Conformità

Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017

Anno pubb.

2025