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Sentenza del 26 maggio 2025, n. 715 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III |
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Composizione |
Dettori Gianluigi (Presidente) Monaca Giovanni (Relatore) Cagnoli Luisa Anna (Giudice) |
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153 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - 001 IN GENERE |
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Impugnazione dell’intimazione di pagamento - Prescrizione - Inammissibilità della deduzione di vizi attinenti alla cartella – Valida notificazione della cartella - Conseguenze |
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Massima |
L’intimazione di pagamento, che faccia seguito ad una cartella esattoriale validamente notificata e divenuta definitiva per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione del principio è stato affermato che, in presenza di una cartella ritualmente notificata e non impugnata, il contribuente - mediante l’impugnazione dell’intimazione - non può far valere la prescrizione del tributo asseritamente maturata prima della notifica della cartella).
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Rif. normativi |
Art. 19 d.lgs. 31/12/1992 n. 546
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Conformità |
Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017 |
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Anno pubb. |
2025 |
