Novembre 2025

Tuesday 04 November 2025 08:37

LA CESSIONE DI AZIENDA PUO' RITENERSI ATTUATA IN FRODE AI CREDITI TRIBUTARI IN PRESENZA DI SPECIFICI ELEMENTI PRESUNTIVI DEDOTTI DALL'ENTE IMPOSITORE

 

 

Sentenza del 26 maggio 2025, n. 715 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi  (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna  (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  212 RICORSI

 

Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Specialità rispetto all'art. 2560, secondo comma, cod. civ. - Cessione in frode al fisco – Elementi indiziari della frode

Massima

In tema di cessione di azienda, l’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 introduce misure antielusive a tutela dei crediti tributari (con disciplina speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, cod. civ.) tramite la previsione della responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, al fine di evitare che attraverso il trasferimento dell'azienda sia dispersa la garanzia patrimoniale in pregiudizio dell'interesse pubblico. (In motivazione è stato affermato che la cessione di azienda può ritenersi in frode al fisco in presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che vanno dedotti dall’Agenzia delle Entrate, quali: 1.- la sussistenza di un notevole carico fiscale antecedente alla data di cessione dell’azienda; 2.- l’esistenza di rapporti di parentela o di coniugio tra i rappresentanti legali o tra gli amministratori della società cedente e quelli della società cessionaria; 3.- l’identità delle attività svolte dalle due società; 4.- il fatto che nell’atto di cessione siano stati esclusi i debiti erariali; 5.- il prezzo simbolico della cessione).

Rif. normativi

Art. 14 d.lgs. 18/12/1997 n. 472

Art. 2560, comma 2, c.c.       

           

Conformità

Cass., sez. 5, Sentenza n. 5979 del 14/03/2014

Anno pubb.

2025