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Sentenza del 26 maggio 2025, n. 715 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Dettori Gianluigi (Presidente) Monaca Giovanni (Relatore) Cagnoli Luisa Anna (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 212 RICORSI |
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Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Specialità rispetto all'art. 2560, secondo comma, cod. civ. - Cessione in frode al fisco – Elementi indiziari della frode |
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Massima |
In tema di cessione di azienda, l’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 introduce misure antielusive a tutela dei crediti tributari (con disciplina speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, cod. civ.) tramite la previsione della responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, al fine di evitare che attraverso il trasferimento dell'azienda sia dispersa la garanzia patrimoniale in pregiudizio dell'interesse pubblico. (In motivazione è stato affermato che la cessione di azienda può ritenersi in frode al fisco in presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che vanno dedotti dall’Agenzia delle Entrate, quali: 1.- la sussistenza di un notevole carico fiscale antecedente alla data di cessione dell’azienda; 2.- l’esistenza di rapporti di parentela o di coniugio tra i rappresentanti legali o tra gli amministratori della società cedente e quelli della società cessionaria; 3.- l’identità delle attività svolte dalle due società; 4.- il fatto che nell’atto di cessione siano stati esclusi i debiti erariali; 5.- il prezzo simbolico della cessione). |
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Rif. normativi |
Art. 14 d.lgs. 18/12/1997 n. 472 Art. 2560, comma 2, c.c.
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Conformità |
Cass., sez. 5, Sentenza n. 5979 del 14/03/2014 |
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Anno pubb. |
2025 |
Tuesday 04 November 2025 08:37
LA CESSIONE DI AZIENDA PUO' RITENERSI ATTUATA IN FRODE AI CREDITI TRIBUTARI IN PRESENZA DI SPECIFICI ELEMENTI PRESUNTIVI DEDOTTI DALL'ENTE IMPOSITORE
Pubblicato in
Novembre 2025
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