Novembre 2025

Monday 03 November 2025 09:30

DETRAZIONI EDILIZIE: NESSUN OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER IL CONTRATTO DI COMODATO O DI LOCAZIONE DEL DETENTORE CHE HA SOSTENUTO LA SPESA

 

 

 

  • Sentenza del 26/08/2025, n. 1943 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Catania
  • Rel. Catania

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  468 DETRAZIONI - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

 

Detrazioni edilizie - Detentore dell’immobile - Registrazione del contratto - Obbligo - Insussistenza.

Massima

In tema di detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione edilizia, se chi sostiene la spesa è un detentore dell’immobile (ad esempio, un comodatario o un inquilino), non è necessario che il contratto di comodato o di locazione sia stato formalmente registrato per poter usufruire della detrazione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l’eventuale mancata registrazione del contratto è solo una questione formale e non fa perdere il diritto alla detrazione, a condizione che sia comunque possibile dimostrare che la detenzione dell’immobile è iniziata prima dell’esecuzione dei lavori e che le spese siano state effettivamente sostenute dal detentore).

Rif. Normativi

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1
  • Decr. Min. Fin., 18 febbraio 1998, n. 41, art. 1
  • Decr. Min. Fin., 18 febbraio 1998, n. 41, art. 4

Conforme

  • Cass. civ, Sez. 5, n. 13424 del 18/05/2021

Anno pubb.

  • 2025.