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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 468 DETRAZIONI - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE |
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Detrazioni edilizie - Detentore dell’immobile - Registrazione del contratto - Obbligo - Insussistenza. |
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Massima |
In tema di detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione edilizia, se chi sostiene la spesa è un detentore dell’immobile (ad esempio, un comodatario o un inquilino), non è necessario che il contratto di comodato o di locazione sia stato formalmente registrato per poter usufruire della detrazione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l’eventuale mancata registrazione del contratto è solo una questione formale e non fa perdere il diritto alla detrazione, a condizione che sia comunque possibile dimostrare che la detenzione dell’immobile è iniziata prima dell’esecuzione dei lavori e che le spese siano state effettivamente sostenute dal detentore). |
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Rif. Normativi |
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Conforme |
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Anno pubb. |
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