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Non è soggetto ad IRAP il professionista socio e consulente esterno di una società di consulenza e revisione contabile, il quale opera prevalentemente in favore della società, avvalendosi unicamente della struttura organizzativa della stessa. |
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IRAP – Professionisti esterni soci o azionisti di società di revisione contabile – Organizzazione aziendale e clientela facenti capo alla società – Organizzazione autonoma rilevante ai fini IRAP – Possibilità – Esclusione. |
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L’IRAP, imposta sul valore aggiunto derivante da una autonoma organizzazione produttiva, non è applicabile al professionista socio di una società di revisione il quale, operando come consulente esterno, si avvale della struttura organizzativa societaria, prestando consulenza a beneficio dei clienti della stessa; anche l’eventuale contestuale svolgimento di attività direzionali nella società si appoggia sulla medesima realtà organizzativa. |
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La Corte di Cassazione ribadisce un orientamento giurisprudenziale, ormai stabile in sede di legittimità, che ha definito i criteri di applicazione dell’IRAP in relazione al sistema organizzativo caratteristico di alcune tra le più note società di revisione contabile e consulenza (quali, ad esempio, KPMG s.p.a. ed Ernst & Young s.p.a.). Dette società si avvalgono di liberi professionisti esterni, i quali operano per lo più in mono-committenza, appoggiandosi, dal punto di vista organizzativo, unicamente sulle strutture societarie. Il giudice di legittimità evidenzia allora come - essendo l’IRAP una imposta che colpisce l’oggettiva esistenza di una struttura organizzativa di pertinenza del contribuente inciso, idonea ad amplificarne le capacità operative - nel sistema descritto il valore organizzativo si intesta unicamente alla società, che infatti è assoggettata ad IRAP; per contro, proprio la circostanza che i mezzi utilizzati dal professionista e i beneficiari delle sue prestazioni restino assorbiti nella realtà societaria, dimostra, se mai, a contrario, che egli non può essere soggetto IRAP perché non dispone di una autonoma organizzazione. Né la valutazione muta per il fatto che il professionista interessato sia contestualmente titolare di minime quote o di cariche o ruoli in ambito societario, posto che ogni attività svolta resta ancorata alla struttura ed organizzazione della società. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Conformi: Cass., Sez. 5, Ordinanza, n. 27056 del 08/10/2025; Cass, Sez. 5, n. 3632 dell’8 febbraio 2024; Cass, Sez. 5, Ordinanza, n. 22266 del 25 luglio 2023; Cass., Sez. 5, Ordinanza, n. 11924 del 5 maggio 2023; Cass, Sez. V, Ordinanza, n. 11238 del 28 aprile 2023; Cass., Sez. V, Ordinanza, n. 19397 del 16 giugno 2022; Cass., Ordinanza, n. 11140 del 28 aprile 2021; Cass. SU n. 9451 del 10 maggio 2016 Contrarie CGT II Lombardia, n. 156, 17 gennaio 2023 Correlate: Corte Costituzionale, Sentenza, n. 156 del 21/05/2001 |
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Rif. normativi |
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2. |
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Dati sentenza |
Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 30287 del 9 ottobre 2025, dep. 17 novembre 2025. |
Redattore: Cons. Paola Malanetto
