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Le agevolazioni per gli investimenti ambientali previste dalla Legge n. 388 del 2000, che hanno come riferimento temporale il momento dell’esborso dei relativi costi e della consegna dei beni, non spettano per gli investimenti effettuati in fonti di energia rinnovabile dalle imprese aventi per oggetto la produzione e la cessione di tale energia
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TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - Investimenti ambientali - Agevolazione ex art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti - ambiente) - Avvio del procedimento - Individuazione - Esborso dei costi imputabili al prodotto - Consegna dei beni per l'intervento - Rilevanza- Spettanza dell’agevolazione - Investimenti per la produzione di energie da fonti rinnovabili inerenti all’attività dell'impresa - Fondamento - Esclusione -
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In tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, il momento di avvio del procedimento - rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici - è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell'opera nella quale l'investimento si concretizza, per tale dovendosi intendere quello dell'esborso dei "costi direttamente imputabili al prodotto" e, correlativamente, quello dell'effettiva consegna. Inoltre, le agevolazioni, di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388 del 2000, spettano esclusivamente alle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente dall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo tale norma fondata sull'implicito presupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresa. Pertanto, tali agevolazioni non spettano per gli investimenti in fonti di energia rinnovabile sostenuti dalle imprese, che si occupano della produzione e cessione di tale energia. |
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La Corte di Cassazione ha ribadito che in tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, il momento di avvio del procedimento (rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell'intervenuto regime abrogativo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. nella l. n. 134 del 2012) è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell'opera nella quale l'investimento si concretizza, per tale dovendosi intendere quello dell'esborso dei "costi direttamente imputabili al prodotto", di cui all'art. 2426, comma primo, c.c. e, correlativamente, dell'effettiva consegna dei beni che afferiscono all'intervento, ai sensi dell'art. 109 TUIR. La Corte di Cassazione ha poi escluso che tali agevolazioni spettino per gli investimenti in fonti di energia rinnovabile effettuati dalle imprese, che si occupano della produzione e cessione di energia derivante da tali fonti. La norma in questione, infatti, si fonda sul presupposto implicito della dannosità per l'ambiente dell'attività d'impresa, cui il beneficio fiscale intende porre rimedio. Un’interpretazione estensiva snaturerebbe la finalità del beneficio fiscale, che si trasformerebbe da incentivo a ridurre l’impatto ambientale della produzione a un’agevolazione settoriale per le imprese “verdi” con possibili profili di incompatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Conformi: Cass., Sez. 5 , Ordinanza n. 9918 del 16/04/2025; Cass., Sez. 5 , Ordinanza n. 29365 del 23/12/2020 |
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Rif. normativi |
Art. 6, commi 13 – 19, Legge 23/12/2000 n. 388 Art. 23, comma 1, Decreto Legge 22/06/2012 n. 83, convertito dalla Legge 07/08/2012, n. 134 Art. 2426 c.c. Art. 109 DPR 22/12/1986 n. 917 |
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Dati sentenza |
Cass., Sez. Trib., Ordinanza n. 29716 del 21 ottobre 2025, dep. 11 novembre 2025 |
Friday 14 November 2025 09:30
PRESUPPOSTI PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI AMBIENTALI
Pubblicato in
Novembre 2025
