Novembre 2025

Tuesday 04 November 2025 13:50

LA GESTIONE UTI DOMINUS DI UNA SOCIETA' DI CAPITALI DETERMINA LA TRASLAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

 

 

 

Gli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 602 del 1973 costituiscono eccezioni all’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali in relazione alla responsabilità dell’amministratore, anche di fatto, per i debiti fiscali della società»; in caso di accertata fittizietà della società, non può applicarsi l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e sono applicabili anche le sanzioni nei confronti del Gestore "uti dominus" della società.

 

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE -  176 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   370 ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

Gestore uti dominus di società di capitali - Traslazione dell’imponibile a suo carico - Configurabilità - Condizioni - Autonoma gestione delle risorse della società.

 177 TRIBUTI (IN GENERALE)   216 PENA PECUNIARIA - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

Sanzioni tributarie - Gestore "uti dominus" di una società di capitali - Interposizione ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Rapporto fiscale della società - Irrilevanza - Conseguenze - Art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 - Applicabilità - Esclusione.

 

 

In tema di accertamento di IVA e imposte dirette, la Corte di Cassazione ribadisce che, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa; di conseguenza nei suoi confronti vengono traslate le relative imposte quale effettivo possessore del reddito della società interposta; per lo stesso motivo non si applica l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le sanzioni sono direttamente applicabili al gestore di fatto della società quale effettivo possessore del reddito d'impresa oltre che autore dell’illecito.

 

Il fatto: Il contenzioso riguardava un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo al periodo di imposta 2009, originato da indagini penali ed emesso sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza da cui emergeva che una società, operante nel settore dell’edilizia e messa in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, era una cartiera che aveva posto in essere operazioni inesistenti volte a far figurare costi mai sostenuti, utilizzati per abbattere le imposte dirette e l’IVA.

In primo grado, in relazione ai ricorsi dell’ex legale rappresentante della società, del titolare del 100% delle quote e degli amministratori di fatto della società, la Corte tributaria confermava le riprese nei confronti delle persone fisiche quanto alle imposte, ma non relativamente alle sanzioni.

In appello, la sentenza veniva ribaltata con accoglimento del gravame principale proposto dall’Agenzia delle entrate in relazione alle sanzioni e accoglimento parziale degli appelli incidentali dei contribuenti quanto alle imposte accertate.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione perché la sentenza impugnata aveva accolto l’appello dei contribuenti senza considerare che la società era uno schermo giuridico fraudolento che celava le attività delle suddette persone fisiche, quali amministratori di fatto e di diritto, effettive beneficiarie dell’attività e senza accertare la loro responsabilità derivante dall’art. 37, comma 3, d.P.R. n.600/1973.

I contribuenti proponevano ricorso incidentale in relazione all’applicabilità dell’art. 7 d.l. n.269/2003.

La decisione

Con la decisione in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti.

In particolare, il giudice di legittimità ha chiarito che in tema di accertamento su IVA e imposte dirette, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,  quando la persona fisica è l’effettiva percettrice del reddito per interposizione di una società di capitali artificiosamente creata si determina la traslazione del reddito d'impresa nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus la società, così come vengono traslate le relative imposte in capo a costui, quale effettivo possessore del reddito della società interposta. Infatti, si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, vi è soggetto pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta. Incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente, e sul contribuente quello di fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione, ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto.

In sostanza, in tali casi non è utile comprendere se ci si trovi o meno al cospetto di un amministratore formale o un amministratore di fatto. Quello che invece deve emergere è che il soggetto terzo si comporti uti dominus, ossia come colui che gestisce e dirige le risorse - autonomamente dalla società e anche, se del caso, indipendentemente dagli interessi di questa, ideando e ponendo in essere le condotte (illecite) dalle quali e per le quali possa insorgere un credito erariale.

In tali ipotesi assume rilevanza non il rapporto fiscale della società, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, che dunque è l’effettivo possessore del reddito d'impresa ed al quale conseguentemente l’amministrazione finanziaria ha diritto di chiedere conto».

Ciò anche ai sensi del diritto eurounitario, in quanto l’art. 6, par. 4, della Sesta direttiva, corrispondente all’art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che, qualora un soggetto passivo partecipi, in nome proprio ma per conto terzi, ad una prestazione di servizi, si deve ritenere che egli stesso abbia ricevuto o fornito i detti servizi a titolo personale. Si realizza la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche, fornite consecutivamente sull’assunto che l’operatore che partecipa alla prestazione di servizi abbia in un primo tempo ricevuto i servizi in questione da prestatori specializzati prima di fornire, in un secondo tempo, gli stessi servizi all’operatore per conto del quale agisce. Il mandatario, quindi, assume e acquista in nome proprio, rispettivamente, gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'affare trattato per conto del mandante. Ne deriva che se la prestazione di servizi a cui l’operatore partecipa è soggetta all’IVA, ed anche il rapporto giuridico tra costui e la parte per conto della quale agisce è soggetto all’IVA.

Per le stesse ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti relativamente alle sanzioni, in quanto la loro irrogazione trova il suo diretto riferimento nella condotta dell’interponente, il quale è sanzionato in proprio, in relazione all’avvenuta traslazione dei tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione anche delle condotte evasive.

 

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 27/08/2025, n. 23987, Rv. 675722 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 02/04/2025, n. 8696, Rv. 674413 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 04/04/2023, n. 9236, Rv. 667433 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 25/07/2022, n. 23231, Rv. 665344 – 02 (CONF)

Rif. normativi

d.P.R. 29/09/1973, n.. 602 art. 36, com. 4;

d.P.R. 29/09/1973, n.. 602 art. 37, com. 3;

d.l. 30/09/2003, n. 269 art. 7;

l. 24/11/2003, n. 326;

d.lgs. 26/02/1999, n.46 art. 19

 

Dati sentenza

Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 27/06/2025) pubbl. 3/11/2025, n. 28971

 

 Redattore: Cons. Luca Varrone