|
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 12, Sentenza del 9/9/2025, n. 3491/2025 |
|
|
Composizione |
Pres. Cirelli – Est. D’Andrea |
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 168 DECADENZA |
|
|
Termine stabilito in favore del contribuente - Natura indisponibile - Esclusione - Eccezione - In senso proprio – Configurabilità – Conseguenze |
|
|
Massima |
Il termine di decadenza stabilito, a carico dell’ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione, da ritenersi, pertanto, eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio né proponibile per la prima volta in grado d’appello. |
|
Rif. normativi |
Art. 77, comma 2bis, del d.P.R. 29/9/1973, n. 602 Art. 43 del d.P.R. 29/9/1973, n. 600 art. 2969 c.c. |
|
Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 27/6/2011, n. 14028 (Rv. 618461 - 01) - CONF Cass., Sez. 6-5, 9/1/2015, n. 171 (Rv. 634246 - 01) - CONF Cass., Sez. 5, 19/1/2024, n. 2083 (Rv. 670148 - 01) – VEDI |
|
Anno pubbl. |
2025 |
