Ottobre 2025

Thursday 30 October 2025 17:03

LA DECADENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA VA ECCEPITA DAL CONTRIBUENTE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 12, Sentenza del 9/9/2025, n. 3491/2025

Composizione

Pres. Cirelli – Est. D’Andrea

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   168 DECADENZA

 

Termine stabilito in favore del contribuente - Natura indisponibile - Esclusione - Eccezione - In senso proprio – Configurabilità – Conseguenze

Massima

Il termine di decadenza stabilito, a carico dell’ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione, da ritenersi, pertanto, eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio né proponibile per la prima volta in grado d’appello.

Rif. normativi

Art. 77, comma 2bis, del d.P.R. 29/9/1973, n. 602

Art. 43 del d.P.R. 29/9/1973, n. 600

art. 2969 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 27/6/2011, n. 14028 (Rv. 618461 - 01) - CONF

Cass., Sez. 6-5, 9/1/2015, n. 171 (Rv. 634246 - 01) - CONF

Cass., Sez. 5, 19/1/2024, n. 2083 (Rv.  670148 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025