|
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 4/9/2025, n. 5786/2025 |
|
|
Composizione |
Pres. Cilenti – Rel. Nuzzi |
|
|
040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE |
|
|
Prescrizione triennale - Termine - Decorrenza - Notifica di atto impositivo o cartella di pagamento - Definitività dell’atto presupposto - Fondamento.
|
|
Massima |
In materia di tasse automobilistiche, in caso di notifica al contribuente di un atto impositivo o di una cartella di pagamento, la prescrizione triennale del credito riprende a decorrere non già dalla data di notifica di tali atti presupposti ma dalla scadenza del termine di sessanta giorni previsto per la formazione della loro definitività, in ossequio al principio generale per il quale, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere. |
|
Rif. normativi |
Art. 5 del d.l. 30/12/1982, n. 953 l. 28/2/1983, n. 53 Art. 3 del d.l. 6/1/1986, n. 2 l. 7/3/1986, n. 60 Art. 2935 c.c. |
|
Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 2/8/2024, n. 21915 (Rv. 672081 - 01) CONF Cass., Sez. 5, 22/5/2024, n. 14312 (Rv. 671428 - 01) CONF Cass., Sez. 6-5, 10/8/2022, n. 24595 (Rv. 665501 - 01) VEDI |
|
Anno pubbl. |
2025 |
